S  T  A  T  U  T  O

 

ART.  1 – Denominazione e sede

 

1 . E’ costituita l’associazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale, apolitica e apartitica,

     con la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della

     normativa in materia denominata “ Associazione  per il recupero e la salvaguardia degli archivi

     storici”.

2. L’associazione ha sede in Arcugnano (VI), Via Torri, n. 7.

    Con propria delibera il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede altrove nell’ambito della

    provincia di Vicenza e potrà inoltre inserire nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno

    distintivo o comunicazione al  pubblico la locuzione “ organizzazione non lucrativa di utilità

    sociale” o dell’acronimo  “O.n.l.u.s.” una volta ottenuta l’iscrizione al registro regionale delle

    organizzazioni di  volontariato.

   

ART.  2 - Statuto

 

1 . L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 Agosto

     1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento

     giuridico.

2 . L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli

     aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3 – Efficacia dello statuto

 

1 .  Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di

      comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

 

ART.  4 – Modificazione dello statuto

 

1 . Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria adottata con la

     presenza di almeno dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ART.  5 – Finalità

 

1 . L’associazione  persegue esclusivamente  finalità di utilità sociale con l’obiettivo della tutela e

    della salvaguardia dei beni culturali nell’ambito delle disposizioni dettate dal “Codice dei beni

    culturali e del paesaggio”, di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 quali:

a)      il recupero di archivi storici di parrocchie, di comuni, di altri enti locali e di privati ;

b)      la salvaguardia degli archivi storici, di cui alla lettera a) mediante procedure di censimento
con descrizioni dettagliate, trascrizioni, studi e pubblicazioni;

c)      la digitalizzazione e la trascrizione su formati informatici dei dati al fine di  rendere tutti

gli archivi consultabili ed accessibili anche attraverso il supporto informatico da parte di studiosi,
ricercatori e privati cittadini.

     Per poter raggiungere gli obiettivi, di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione potrà anche curare

     la preparazione dei propri associati e non  al recupero  degli archivi nonché  alla trascrizione dei

     dati al fine della creazione di banche dati uniformi secondo una metodologia   comune standard.

     Inoltre per il conseguimento delle finalità statutarie l’associazione potrà promuovere

     collegamenti o collaborazioni con altre associazioni e/o gruppi che operano nell’ambito del

     recupero e della valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio nazionale.

 

2 . L’associazione  opera nell’ambito della regione del Veneto.

 

ART. 6 – Ammissione

 

1 . Possono essere soci  dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità

     statutarie dell’associazione e che, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per

     realizzarle.

2 . L’ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del

     richiedente.

3 . L’ammissione a socio è a  tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

 

1 . I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’associazione e di candidarsi per le cariche

      sociali.

2 . Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo

     sull’andamento  della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3 . I soci  hanno il diritto di essere rimborsati, ai sensi di legge,  delle spese effettivamente

    sostenute per l’attività prestata.

4 . I soci  devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,

     senza fini di lucro.

5 . I soci  hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista,  secondo l’importo 

     annualmente stabilito.

 

ART. 8 – Esclusione

 

1 . Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione.

2 . L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni

    dell’interessato con possibilità di appello all’Assemblea.

 

ART. 9 – Gli organi sociali

 

1 . Sono organi dell’associazione:

     a) l’Assemblea dei soci;

     b) il Consiglio Direttivo;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei Revisori dei Conti, ove eletto.

2 . Tutte le cariche sociali sono gratuite.

  

ART.10 – L’Assemblea

 

1 . L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’associazione ed è l’organo sovrano.

2 . L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o,in sua assenza, dal Vice Presidente.

3 . I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

     Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

4 . L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti  ferme restando le limitazioni previste

     per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione.

5 . I voti sono palesi, tranne quelli riguardante i soci.

6 . Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed

     è  conservato presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti i soci.

 

 ART. 11 – Convocazione

 

1 . L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente e  anche su

     domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo

     ritiene necessario.

2 . La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente l’ordine

     del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo

     risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

 

ART. 12 – Assemblea Ordinaria

 

1 . L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della

     metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque

     sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

2 . Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,

     gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 13 – Assemblea Straordinaria

 

1 .  L’Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno i tre

      quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;  delibera lo scioglimento e la

      liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio  dell’associazione  con il voto favorevole di

      almeno i tre quarti dei soci.

 

ART. 14 – Consiglio Direttivo

 

1 . Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in

     attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde

     direttamente e dalla quale può essere revocato.

2 . Il Consiglio Direttivo è composto da  cinque membri, eletti dall’Assemblea tra i soci, per la

     durata di quattro anni e sono rieleggibili.

3 . Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei

     componenti. Le deliberazioni assunte sono a maggioranza dei presenti.

4 . Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dalla

     assemblea unitamente agli altri componenti il Consiglio.

 

ART. 15 – Il Presidente

 

1 . Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso

     l’ esterno.

2 . Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

3 . Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa alla scadenza del mandato, per

     dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei

     presenti.

4 . Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’Assemblea

     per la elezione del nuovo Presidente.

5 . Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria

     amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in

     merito all’attività compiuta.

6 . Il Vice Presidente, eletto dall’Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione

     ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 16 – Risorse economiche

 

1 . Le risorse economiche della associazioni sono costituite da:

     a)  contributi dei soci;

     b)  contributi di privati;

     c)  contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno

          di specifiche e documentate attività o progetti;

d)  contributi di organismi internazionali;

d)     donazioni o lasciti testamentari;

e)      rimborsi derivanti da convenzioni;

f)       entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita

voce di bilancio;

g)      ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/1991.

 

 ART. 17 – I beni

 

1 . I  beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2 . I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla associazione e sono ad

     essa intestati.

3 . I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della

     associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede della associazione e

     può essere consultato dai soci.

 

ART. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

 

1 . L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione

     nonché fondi, riserve o capitale durante la propria esistenza, a meno che la destinazione o la

     distribuzione non siano imposte per legge.

2 . L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la

     realizzazione delle attività istituzionali e di quello ad esse direttamente connesse.

 

ART. 19 – Proventi derivanti da attività marginali

 

1 . I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce

    del bilancio dell’associazione.

2 . L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con

     le finalità statutarie dell’associazione e con i principi della Legge 266/1991.

 

ART. 20 – Bilancio

 

1 . I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni

     anno.

2 . Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno

     trascorso.

3 . Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale

     successivo.

4 . I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’Assemblea Ordinaria

     entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

 

 ART. 21 – Convenzioni

 

1 . Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo,

     che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della associa-

     zione, quale suo legale rappresentante.

2 . Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

  

ART. 22 – Dipendenti e collaboratori

 

1 . L’associazione può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi nei

     limiti previsti dalla Legge 266/1991.

2 . I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da

     apposito regolamento adottato dall’associazione.

3 . I dipendenti e i collaboratori sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la

     responsabilità civile verso i terzi ai sensi di legge e di regolamento.

 

 ART. 23 – Responsabilità ed assicurazione dei soci

 

1 . I soci sono assicurati contro le malattie , gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai

     sensi dell’art. 4 della Legge 266/1991.

 

 ART. 24 – Responsabilità dell’associazione

 

1 . L’associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per l’inosservanza

    delle convenzioni dell’associazione stessa.

 

 ART. 25 – Assicurazione dell’associazione

 

1 . L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra

     contrattuale dell’associazione stessa.

 

 ART. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

 

1 . Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i

     tre quarti dei soci.

2 . In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno

  devoluti ad altre associazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi

  analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di

   pubblica utilità sociale.

 

 ART. 27 – Disposizioni finali

 

1 . Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia

     ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.