S T A T U T O
ART. 1 – Denominazione e sede
1 . E’ costituita l’associazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale, apolitica e apartitica,
con la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della
normativa in materia denominata “ Associazione per il recupero e la salvaguardia degli archivi
storici”.
2. L’associazione ha sede in Arcugnano (VI), Via Torri, n. 7.
Con propria delibera il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede altrove nell’ambito della
provincia di Vicenza e potrà inoltre inserire nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione al pubblico la locuzione “ organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” o dell’acronimo “O.n.l.u.s.” una volta ottenuta l’iscrizione al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato.
ART. 2 - Statuto
1 . L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 Agosto
1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico.
2 . L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli
aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – Efficacia dello statuto
1 . Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4 – Modificazione dello statuto
1 . Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria adottata con la
presenza di almeno dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 5 – Finalità
1 . L’associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale con l’obiettivo della tutela e
della salvaguardia dei beni culturali nell’ambito delle disposizioni dettate dal “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”, di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 quali:
a) il recupero di archivi storici di parrocchie, di comuni, di altri enti locali e di privati ;
b)
la salvaguardia degli archivi storici, di cui alla
lettera a) mediante procedure di censimento
con descrizioni dettagliate, trascrizioni, studi e pubblicazioni;
c) la digitalizzazione e la trascrizione su formati informatici dei dati al fine di rendere tutti
gli archivi consultabili ed accessibili anche attraverso il
supporto informatico da parte di studiosi,
ricercatori e privati cittadini.
Per poter raggiungere gli obiettivi, di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione potrà anche curare
la preparazione dei propri associati e non al recupero degli archivi nonché alla trascrizione dei
dati al fine della creazione di banche dati uniformi secondo una metodologia comune standard.
Inoltre per il conseguimento delle finalità statutarie l’associazione potrà promuovere
collegamenti o collaborazioni con altre associazioni e/o gruppi che operano nell’ambito del
recupero e della valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio nazionale.
2 . L’associazione opera nell’ambito della regione del Veneto.
ART. 6 – Ammissione
1 . Possono essere soci dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità
statutarie dell’associazione e che, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per
realizzarle.
2 . L’ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del
richiedente.
3 . L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 7 – Diritti e doveri dei soci
1 . I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’associazione e di candidarsi per le cariche
sociali.
2 . Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo
sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3 . I soci hanno il diritto di essere rimborsati, ai sensi di legge, delle spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata.
4 . I soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro.
5 . I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo
annualmente stabilito.
ART. 8 – Esclusione
1 . Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione.
2 . L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni
dell’interessato con possibilità di appello all’Assemblea.
ART. 9 – Gli organi sociali
1 . Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti, ove eletto.
2 . Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART.10 – L’Assemblea
1 . L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’associazione ed è l’organo sovrano.
2 . L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o,in sua assenza, dal Vice Presidente.
3 . I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.
4 . L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme restando le limitazioni previste
per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione.
5 . I voti sono palesi, tranne quelli riguardante i soci.
6 . Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed
è conservato presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti i soci.
ART. 11 – Convocazione
1 . L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente e anche su
domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo
ritiene necessario.
2 . La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente l’ordine
del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo
risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART. 12 – Assemblea Ordinaria
1 . L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
2 . Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 13 – Assemblea Straordinaria
1 . L’Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno i tre
quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la
liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell’associazione con il voto favorevole di
almeno i tre quarti dei soci.
ART. 14 – Consiglio Direttivo
1 . Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in
attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde
direttamente e dalla quale può essere revocato.
2 . Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea tra i soci, per la
durata di quattro anni e sono rieleggibili.
3 . Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni assunte sono a maggioranza dei presenti.
4 . Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dalla
assemblea unitamente agli altri componenti il Consiglio.
ART. 15 – Il Presidente
1 . Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso
l’ esterno.
2 . Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
3 . Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa alla scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei
presenti.
4 . Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’Assemblea
per la elezione del nuovo Presidente.
5 . Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in
merito all’attività compiuta.
6 . Il Vice Presidente, eletto dall’Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 16 – Risorse economiche
1 . Le risorse economiche della associazioni sono costituite da:
a) contributi dei soci;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
d) donazioni o lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita
voce di bilancio;
g) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/1991.
ART. 17 – I beni
1 . I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2 . I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla associazione e sono ad
essa intestati.
3 . I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della
associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede della associazione e
può essere consultato dai soci.
ART. 18 – Divieto di distribuzione degli utili
1 . L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria esistenza, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
2 . L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quello ad esse direttamente connesse.
ART. 19 – Proventi derivanti da attività marginali
1 . I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce
del bilancio dell’associazione.
2 . L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con
le finalità statutarie dell’associazione e con i principi della Legge 266/1991.
ART. 20 – Bilancio
1 . I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni
anno.
2 . Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno
trascorso.
3 . Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale
successivo.
4 . I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’Assemblea Ordinaria
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 21 – Convenzioni
1 . Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo,
che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della associa-
zione, quale suo legale rappresentante.
2 . Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 22 – Dipendenti e collaboratori
1 . L’associazione può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi nei
limiti previsti dalla Legge 266/1991.
2 . I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da
apposito regolamento adottato dall’associazione.
3 . I dipendenti e i collaboratori sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi di legge e di regolamento.
ART. 23 – Responsabilità ed assicurazione dei soci
1 . I soci sono assicurati contro le malattie , gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai
sensi dell’art. 4 della Legge 266/1991.
ART. 24 – Responsabilità dell’associazione
1 . L’associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per l’inosservanza
delle convenzioni dell’associazione stessa.
ART. 25 – Assicurazione dell’associazione
1 . L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1 . Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i
tre quarti dei soci.
2 . In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno
devoluti ad altre associazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi
analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di
pubblica utilità sociale.
ART. 27 – Disposizioni finali
1 . Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia
ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.