REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA "FRANCESCO BORGHERO"

 

 

Art 1     La Biblioteca della Società delle Missioni Africane "Francesco Borghero" è una Biblioteca privata, specializzata in africanistica, avente come scopo la raccolta, l'ordinamento, la conservazione e messa a disposizione dell'utenza del materiale posseduto.

 

Art 2     La Biblioteca Francesco Borghero garantisce reciproca collaborazione con le altre Biblioteche della Liguria attraverso il servizio di prestito e lo scambio di informazioni bibliografiche ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 20/12/1978 N° 61.

 

Art 3     La Biblioteca è aperta al pubblico secondo il seguente orario:

Martedì:                        9-12

Mercoledì:                    15-18

Venerdì:                        9-12

Sabato:                         9-12

Il bibliotecario è disponibile anche in altri momenti, previo appuntamento telefonico.

 

Art 4     La Biblioteca è dotata dei seguenti registri e cataloghi a schede, in ordine alfabetico, e informatizzati:

Registri di ingresso

Per autore

Registri di prestito

Per fondi speciali: Annales, Missions Catholiques, Fondi SMA, Riviste, Schede Isifa su libri e riviste africane

 

Art 5     La Biblioteca fornisce gratuitamente i servizi di lettura in sede, prestito e informazioni bibliografiche, anche via e-mail.

 

Art 6     Il prestito ai privati viene concesso dietro presentazione di un documento di identità, per la durata di un mese, scaduto il quale potrà essere rinnovato per un pari periodo a giudizio del Direttore.

 

Art 7     Sono esclusi dal prestito ai privati i volumi posseduti dalla Biblioteca in unica copia, e i volumi facenti parte di enciclopedie, dizionari ed inoltre tutte quelle pubblicazioni che per antichità, rarità e valore particolare non possono uscire dalla Sede della Biblioteca.

 

Art 8     Chi consulta in Sede o riceve in prestito materiale librario o altro si impegna alla diligente conservazione e alla restituzione del materiale consultato senza arrecare danni di sorta entro i termini sopra indicati (cfr. Articolo 6).

 

Art 9     Chi contravvenisse al precedente articolo sarà tenuto a riparare il danno arrecato e nei casi più gravi potrà essere escluso da successive consultazioni e dal prestito.

 

Art 10   La biblioteca, su richiesta e dietro rimborso spese, fornisce anche servizio di fotocopiatura dei testi,

compatibilmente con il loro stato di conservazione e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

Art 11   Chi chiede di essere ammesso alla consultazione o al prestito dovrà presentare un documento di identità e compilare una scheda con i dati personali.

 

 

Regolamento approvato in data 1° Marzo 2000 dal Rappresentante Legale della Società delle Missioni Africane